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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1981, n. 23

INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COMITATO REGIONALE E LE SEZIONI DECENTRATE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 25 agosto 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate, a modifica delle leggi regionali n. 31 del 28 agosto 1973, n. 5 del 31 gennaio 1977, n. 49 del 18 dicembre 1977, per quanto riguarda i soli Comitati di Controllo, ed agli esperti in materia sanitaria di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è attribuita una indennità, per ogni giornata di seduta, di lire 30.000 al lordo delle ritenute fiscali.
Art. 2
A tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alla seduta del comitato o delle sezioni.
Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro ed è determinato sulla base della distanza dal comune di residenza a quello del comitato o delle sezioni.
Ai componenti residenti in comuni di una provincia diversa da quella ove ha sede il comitato o le sezioni di controllo, oltre al gettone di presenza di cui all'art. 1 ed al rimborso delle spese di viaggio di cui ai precedenti commi, è dovuto un rimborso forfettizato per altre spese di L.10.000 per ogni giornata di presenza.
Art. 3
Ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate compete, altresì, una indennità mensile lorda di L.200.000.
Art. 4
Ai componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni di controllo, che per ragioni del loro ufficio, in accordo con il presidente delle stesse, si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale n. 55 del 29 dicembre 1978 per i collaboratori del livello VIII.
Art. 5
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 00850 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 agosto 1981

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