LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 24
Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 1980 n. 23
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981
Art. 1
I termini previsti dagli articoli 61, comma primo, secondo e ultimo, 62, primo comma, 65, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nei testi, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, sono prorogati di un anno.