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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 24

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 1980 n. 23

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I termini previsti dagli articoli 61, comma primo, secondo e ultimo, 62, primo comma, 65, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nei testi, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, sono prorogati di un anno.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 settembre 1981

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