LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25
Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981
Art. 1
Decorrenza dell'attribuzione
I beni mobili, immobili e le attrezzature degli enti di cui al primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con l'adozione del decreto del presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
I beni mobili, immobili e le attrezzature destinati, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse e servizi o gestioni autonome soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati sulla base del piano di riparto previsto nell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349 , con decorrenza dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo e sono assegnati in comodato, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, alle Unità Sanitarie Locali competenti, che provvedono direttamente alle relative spese di gestione e di manutenzione.