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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 1
Decorrenza dell'attribuzione
I beni mobili, immobili e le attrezzature degli enti di cui al primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con l'adozione del decreto del presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
I beni mobili, immobili e le attrezzature destinati, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse e servizi o gestioni autonome soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati sulla base del piano di riparto previsto nell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo e sono assegnati in comodato, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, alle Unità Sanitarie Locali competenti, che provvedono direttamente alle relative spese di gestione e di manutenzione.

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