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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 10
Mantenimento nel patrimonio del Comune dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 è consentito con priorità a favore del Comunel cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.
La deliberazione di svincolo contiene l'indicazione del corrispettivo versato dal Comune al fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione alla realizzazione o all'ammodernamento di presidi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale al cui servizio i beni stessi erano in precedenza vincolati.

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