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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 11
Alienazione dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione di cui al precedente art. 9 può avvenire anche su richiesta di altro Comune della stessa Unità Sanitaria Locale.
In tale caso il corrispettivo dello svincolo fa carico al Comune richiedente la titolarità del bene.
Su proposta del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale interessata, lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 può essere disposto anche per l'alienazione dei beni stessi ad altri, con l'osservanza in tale caso delle norme contenute nel capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.
La proposta del comitato di gestione deve essere corredata da un programma di reinvestimento dei capitali in servizi o opere di adeguamento delle strutture sanitarie dell'Unità Sanitaria Locale alle previsioni del Piano sanitario regionale.

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