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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 12
Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature
L'uso dei beni mobili e delle attrezzature trasferiti ai Comuni con vincolo di destinazione alle rispettive Unità Sanitarie Locali spetta al Comune o all'Unità Sanitaria Locale a seconda che l'immobile di cui gli stessi fanno parte o in cui sono collocati sia stato assegnato al Comune o alla Unità Sanitaria Locale.
Dei beni di cui al primo comma è redatto apposito inventario da chi ne ha l'uso.
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili e attrezzature a seguito delle quali potranno dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili.
La gestione, manutenzine e dismissione d' uso degli autoveicoli spetta comunque al comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

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