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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie
I Comuni subentrano nella titolarità dei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo e inerenti ai beni trasferiti agli stessi, comprese le pendenze fiscali afferenti ai predetti beni, ad eccezione di quelle conseguenti ad alienazioni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento attuate dal precedente titolare del bene o del diritto, rispetto alle quali subentra il Comune nel cui territorio l'ente già titolare aveva la propria sede legale.
In ordine ai mutui per la costruzione di ospedali e di altre opere sanitarie, i Comuni hanno titolo alla riscossione delle quote di mutuo, la cui erogazione è subordinata alla verifica di stati di avanzamento o all'ultimazione dell'opera per cui il mutuo è stato accordato.
In deroga alle disposizioni della presente legge, i Comuni, in cui avevano la propria sede gli enti ospedalieri soppressi, sono tenuti a predisporre e a portare a conclusione le alienazioni già autorizzate ai predetti enti ospedalieri per l'ammodernamento o la realizzazione di strutture igienico - sanitarie, ovvero a destinare a tali scopi le somme provenienti da alienazioni e già iscritte ai conti patrimoniali trasferiti ai Comuni subentranti.
L'inclusione nel decreto, di cui al secondo comma del precedente articolo 2, dei beni per i quali è stata rilasciata agli enti ospedalieri l'autorizzazione alla vendita, è disposta, ove richiesta, al fine di consentire il perfezionamento degli atti necessari al conseguimento dello scopo prescelto dal soppresso ente ospedaliero.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività, patrimoni e pertinenze delle aziende e degli stabilimenti termali pubblici alla cui destinazione si provvederà in relazione al trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

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