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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 2
Modalità di attribuzione in proprietà dei beni
I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.
Il decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e quello di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, corredati dalle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

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