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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 5
Destinazione ad uso sanitario dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
I beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale possono conservare inalterata la precedente utilizzazione così come possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, ad un uso diverso, anche mediante adattamenti, modifiche e trasformazioni in funzione del diverso uso che se ne intende fare, purchè la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico - sanitarie, in conformità alle prescrizioni del Piano sanitario regionale.

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