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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 6
Destinazione dei beni immobili gestiti dal Comune
Il Comune amministra i beni ad esso trasferiti con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni nel rispetto, di norma, della destinazione economica degli stessi finchè ne permane la gestione da parte del Comune.
Qualora si renda necessario alienare beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato, il Comune ne chiede la preventiva autorizzazione alla Giunta regionale che la rilascia su conforme parere della Commissione Consiliare competente.
Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del Comune, quest' ultimo può in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una società di capitali promossa a tal fine.
I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

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