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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 9
Beni immobili soggetti a svincolo di destinazione. Condizione per far luogo allo svincolo e modalità attuative
Lo svincolo dei beni immobili dalla destinazione prevista dal precedente art. 3 è consentita solo rispetto ai beni che non fanno parte ovvero abbiano cessato di far parte del patrimonio indisponibile del Comune, cui risultano trasferiti.
Lo svincolo dei beni di cui al precedente comma può essere attuato a condizione che il reinvestimento dei capitali derivanti dall'operazione di svincolo nella realizzazione o nell'ammodernamento di presidi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale interessata sia conforme alle previsioni del Piano sanitario regionale.
Fino al 31 dicembre 1983 e in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidi sanitari di un' Unità Sanitaria Locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo, su concorde richiesta delle Unità Sanitarie Locali interessate e previa autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente commissione consiliare.
Lo svincolo è disposto con deliberazione del Comune in cui il bene è ubicato, sentita l'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale di cui il Comune fa parte.

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