Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/11/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/09/1981
LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25
Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981
Art. 13
Tutela dei beni culturali
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.
Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46.