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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/11/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/09/1981

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

Art. 13
Tutela dei beni culturali
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.
Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46.

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