Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/1971 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/09/1981
LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25
Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981
Art. 4
Gestione dei beni
Alle Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni titolari dei beni trasferiti, è affidata la gestione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature già destinati ai servizi igienico - sanitari o utilizzati per lo svolgimento di funzioni in materia igienico - sanitaria.
La gestione dei restanti beni è affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego, trasformazione o alienazione per il reivestimento nel miglioramento e nella realizzazione di strutture adibite a servizi igienico - sanitari, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale.
In attuazione a quanto disposto dai due precedenti commi il Comune, con proprio atto, dà corso alla distinta gestione dei beni ad esso trasferiti.
I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .