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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1981, n. 25

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 3 settembre 1981

INDICE

Art. 1 - Decorrenza dell'attribuzione
Art. 2 - Modalità di attribuzione in proprietà dei beni
Art. 3 - Vincolo di destinazione dei beni
Art. 4 - Gestione dei beni
Art. 5 - Destinazione ad uso sanitario dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
Art. 6 - Destinazione dei beni immobili gestiti dal Comune
Art. 7 - Regime dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
Art. 8 - Modificazione del regime dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
Art. 9 - Beni immobili soggetti a svincolo di destinazione. Condizione per far luogo allo svincolo e modalità attuative
Art. 10 - Mantenimento nel patrimonio del Comune dei beni svincolati
Art. 11 - Alienazione dei beni svincolati
Art. 12 - Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature
Art. 13 - Tutela dei beni culturali
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 - Modifica di norma di legge regionale
Art. 16 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Decorrenza dell'attribuzione
I beni mobili, immobili e le attrezzature degli enti di cui al primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con l'adozione del decreto del presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
I beni mobili, immobili e le attrezzature destinati, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse e servizi o gestioni autonome soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati sulla base del piano di riparto previsto nell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349 Sito esterno, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo e sono assegnati in comodato, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, alle Unità Sanitarie Locali competenti, che provvedono direttamente alle relative spese di gestione e di manutenzione.
Art. 2
Modalità di attribuzione in proprietà dei beni
I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.
Il decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e quello di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, corredati dalle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.
Art. 3
Vincolo di destinazione dei beni
I beni trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono ubicati sono destinati all'Unità Sanitaria Locale della quale il Comune fa parte e conservano tale destinazione anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Art. 4
Gestione dei beni
Alle Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni titolari dei beni trasferiti, è affidata la gestione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature già destinati ai servizi igienico - sanitari o utilizzati per lo svolgimento di funzioni in materia igienico - sanitaria.
La gestione dei restanti beni è affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego, trasformazione o alienazione per il reivestimento nel miglioramento e nella realizzazione di strutture adibite a servizi igienico - sanitari, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale.
In attuazione a quanto disposto dai due precedenti commi il Comune, con proprio atto, dà corso alla distinta gestione dei beni ad esso trasferiti.
I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 5
Destinazione ad uso sanitario dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
I beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale possono conservare inalterata la precedente utilizzazione così come possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, ad un uso diverso, anche mediante adattamenti, modifiche e trasformazioni in funzione del diverso uso che se ne intende fare, purchè la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico - sanitarie, in conformità alle prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Art. 6
Destinazione dei beni immobili gestiti dal Comune
Il Comune amministra i beni ad esso trasferiti con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni nel rispetto, di norma, della destinazione economica degli stessi finchè ne permane la gestione da parte del Comune.
Qualora si renda necessario alienare beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato, il Comune ne chiede la preventiva autorizzazione alla Giunta regionale che la rilascia su conforme parere della Commissione Consiliare competente.
Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del Comune, quest' ultimo può in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una società di capitali promossa a tal fine.
I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 7
Regime dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
I beni immobili adibiti a presidi, uffici e altre strutture sanitarie dell'Unità Sanitaria Locale fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune al quale sono stati trasferiti.
Lo stesso regime si applica ai beni immobili, non contemplati nel comma precedente, che in conformità con le prescrizioni del Piano sanitario regionale e previo parere favorevole della Giunta regionale, adottate su conforme provvedimento della Commissione Consiliare competente, l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico - sanitario.
Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, la gestione dei beni è assegnata all' Unità Sanitaria Locale.
Art. 8
Modificazione del regime dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del Piano sanitario regionale, l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale interessata può deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria.
L'esecutività della deliberazione con cui si dispone la cessazione dell'utilizzazione sanitaria di un bene immobile, comporta la sottrazione del medesimo dal patrimonio indisponibile del Comune di appartenenza, che contestualmentee subentra all'Unità Sanitaria Locale nella gestione del bene medesimo.
Art. 9
Beni immobili soggetti a svincolo di destinazione. Condizione per far luogo allo svincolo e modalità attuative
Lo svincolo dei beni immobili dalla destinazione prevista dal precedente art. 3 è consentita solo rispetto ai beni che non fanno parte ovvero abbiano cessato di far parte del patrimonio indisponibile del Comune, cui risultano trasferiti.
Lo svincolo dei beni di cui al precedente comma può essere attuato a condizione che il reinvestimento dei capitali derivanti dall'operazione di svincolo nella realizzazione o nell'ammodernamento di presidi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale interessata sia conforme alle previsioni del Piano sanitario regionale.
Fino al 31 dicembre 1983 e in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidi sanitari di un' Unità Sanitaria Locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo, su concorde richiesta delle Unità Sanitarie Locali interessate e previa autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente commissione consiliare.
Lo svincolo è disposto con deliberazione del Comune in cui il bene è ubicato, sentita l'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale di cui il Comune fa parte.
Art. 10
Mantenimento nel patrimonio del Comune dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 è consentito con priorità a favore del Comunel cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.
La deliberazione di svincolo contiene l'indicazione del corrispettivo versato dal Comune al fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione alla realizzazione o all'ammodernamento di presidi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale al cui servizio i beni stessi erano in precedenza vincolati.
Art. 11
Alienazione dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione di cui al precedente art. 9 può avvenire anche su richiesta di altro Comune della stessa Unità Sanitaria Locale.
In tale caso il corrispettivo dello svincolo fa carico al Comune richiedente la titolarità del bene.
Su proposta del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale interessata, lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 può essere disposto anche per l'alienazione dei beni stessi ad altri, con l'osservanza in tale caso delle norme contenute nel capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.
La proposta del comitato di gestione deve essere corredata da un programma di reinvestimento dei capitali in servizi o opere di adeguamento delle strutture sanitarie dell'Unità Sanitaria Locale alle previsioni del Piano sanitario regionale.
Art. 12
Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature
L'uso dei beni mobili e delle attrezzature trasferiti ai Comuni con vincolo di destinazione alle rispettive Unità Sanitarie Locali spetta al Comune o all'Unità Sanitaria Locale a seconda che l'immobile di cui gli stessi fanno parte o in cui sono collocati sia stato assegnato al Comune o alla Unità Sanitaria Locale.
Dei beni di cui al primo comma è redatto apposito inventario da chi ne ha l'uso.
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili e attrezzature a seguito delle quali potranno dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili.
La gestione, manutenzine e dismissione d' uso degli autoveicoli spetta comunque al comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 13
Tutela dei beni culturali
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.
Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46.
Art. 14
Disposizioni finali e transitorie
I Comuni subentrano nella titolarità dei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo e inerenti ai beni trasferiti agli stessi, comprese le pendenze fiscali afferenti ai predetti beni, ad eccezione di quelle conseguenti ad alienazioni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento attuate dal precedente titolare del bene o del diritto, rispetto alle quali subentra il Comune nel cui territorio l'ente già titolare aveva la propria sede legale.
In ordine ai mutui per la costruzione di ospedali e di altre opere sanitarie, i Comuni hanno titolo alla riscossione delle quote di mutuo, la cui erogazione è subordinata alla verifica di stati di avanzamento o all'ultimazione dell'opera per cui il mutuo è stato accordato.
In deroga alle disposizioni della presente legge, i Comuni, in cui avevano la propria sede gli enti ospedalieri soppressi, sono tenuti a predisporre e a portare a conclusione le alienazioni già autorizzate ai predetti enti ospedalieri per l'ammodernamento o la realizzazione di strutture igienico - sanitarie, ovvero a destinare a tali scopi le somme provenienti da alienazioni e già iscritte ai conti patrimoniali trasferiti ai Comuni subentranti.
L'inclusione nel decreto, di cui al secondo comma del precedente articolo 2, dei beni per i quali è stata rilasciata agli enti ospedalieri l'autorizzazione alla vendita, è disposta, ove richiesta, al fine di consentire il perfezionamento degli atti necessari al conseguimento dello scopo prescelto dal soppresso ente ospedaliero.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività, patrimoni e pertinenze delle aziende e degli stabilimenti termali pubblici alla cui destinazione si provvederà in relazione al trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 15
Modifica di norma di legge regionale
All'art. 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, al I comma, punto 7), le parole " 30 milioni " sono sostituite dalle parole " 50 milioni ".
Art. 16
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 settembre 1981

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