Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 17/06/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 1
Decorrenza dell'attribuzione
I beni mobili, immobili e le attrezzature degli enti di cui al primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con l'adozione del decreto del presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
I beni mobili, immobili e le attrezzature destinati, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse e servizi o gestioni autonome soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati sulla base del piano di riparto previsto nell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349 , con decorrenza dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo e sono assegnati in comodato, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, alle Unità Sanitarie Locali competenti, che provvedono direttamente alle relative spese di gestione e di manutenzione.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".