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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2014
2. Testo Coordinato25/03/2004
3. Testo Originale01/06/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25

NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 agosto 1983 n. 32

L.R. 10 gennaio 1984 n. 3

Art. 10

(sostituito comma 2 da art. 23 L.R. 26 agosto 1983 n. 32)

Mantenimento nel patrimonio del Comune dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 è consentito con priorità a favore del Comune nel cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.
La deliberazione di svincolo contiene l'indicazione del corrispettivo che il Comune è tenuto a vincolare alla realizzazione ed all'ammodernamento dei presidi sanitari dell'Unità sanitaria locale, al cui servizio i beni stessi erano in precedenza vincolati.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

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