Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/07/2014 | ||
2. | 25/03/2004 | ||
3. | 01/06/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 10
(sostituito comma 2 da art. 23 L.R. 26 agosto 1983 n. 32)
Mantenimento nel patrimonio del Comune dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 è consentito con priorità a favore del Comune nel cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.
La deliberazione di svincolo contiene l'indicazione del corrispettivo che il Comune è tenuto a vincolare alla realizzazione ed all'ammodernamento dei presidi sanitari dell'Unità sanitaria locale, al cui servizio i beni stessi erano in precedenza vincolati.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".