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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25

NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 agosto 1983 n. 32

L.R. 10 gennaio 1984 n. 3

Art. 11
Alienazione dei beni svincolati
Lo svincolo di destinazione di cui al precedente art. 9 può avvenire anche su richiesta di altro Comune della stessa Unità Sanitaria Locale.
In tale caso il corrispettivo dello svincolo fa carico al Comune richiedente la titolarità del bene.
Su proposta del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale interessata, lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 può essere disposto anche per l'alienazione dei beni stessi ad altri, con l'osservanza in tale caso delle norme contenute nel capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.
La proposta del comitato di gestione deve essere corredata da un programma di reinvestimento dei capitali in servizi o opere di adeguamento delle strutture sanitarie dell'Unità Sanitaria Locale alle previsioni del Piano sanitario regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

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