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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato21/02/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25

NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 agosto 1983 n. 32

L.R. 10 gennaio 1984 n. 3

Art. 13
Tutela dei beni culturali
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.
Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46(1).

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

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