Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/02/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 13
Tutela dei beni culturali
I Comuni e le Unità Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.
Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46(1).
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".