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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato21/07/2022

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25

NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 agosto 1983 n. 32

L.R. 10 gennaio 1984 n. 3

Art. 2
Modalità di attribuzione in proprietà dei beni
I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.
Il decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e quello di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, corredati dalle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

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