Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/07/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 2
Modalità di attribuzione in proprietà dei beni
I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.
Il decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e quello di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, corredati dalle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".