Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2007 | ||
2. | 21/12/2007 | ||
3. | 09/05/1990 | ||
4. | 01/04/1980 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 4
Gestione dei beni
Alle Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni titolari dei beni trasferiti, è affidata la gestione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature già destinati ai servizi igienico-sanitari o utilizzati per lo svolgimento di funzioni in materia igienico-sanitaria.
La gestione dei restanti beni è affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego, trasformazione o alienazione per il reivestimento nel miglioramento e nella realizzazione di strutture adibite a servizi igienico-sanitari, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale.
In attuazione a quanto disposto dai due precedenti commi il Comune, con proprio atto, dà corso alla distinta gestione dei beni ad esso trasferiti.
I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".