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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/02/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25

NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 agosto 1983 n. 32

L.R. 10 gennaio 1984 n. 3

Art. 5
Destinazione ad uso sanitario dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
I beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale possono conservare inalterata la precedente utilizzazione così come possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, ad un uso diverso, anche mediante adattamenti, modifiche e trasformazioni in funzione del diverso uso che se ne intende fare, purché la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico-sanitarie, in conformità alle prescrizioni del Piano sanitario regionale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

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