Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/02/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/01/1984
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1981, n. 25
NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIÀ DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA
Art. 7
Regime dei beni immobili gestiti dall'Unità Sanitaria Locale
I beni immobili adibiti a presidi, uffici e altre strutture sanitarie dell'Unità Sanitaria Locale fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune al quale sono stati trasferiti.
Lo stesso regime si applica ai beni immobili, non contemplati nel comma precedente, che in conformità con le prescrizioni del Piano sanitario regionale e previo parere favorevole della Giunta regionale, adottate su conforme provvedimento della Commissione Consiliare competente, l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico-sanitario.
Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, la gestione dei beni è assegnata all'Unità Sanitaria Locale.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".