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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 26

NUOVO INQUADRAMENTO DEGLI INFERMIERI GENERICI E PSICHIATRICI DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Le Unità Sanitarie Locali, in attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243 Sito esterno e dall'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, provvedono alla trasformazione dei posti di infermiere generico e psichiatrico previsti in pianta organica, coperti da personale di ruolo ammesso ai corsi di riqualificazione professionale per infermieri generici e psichiatrici, che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale. Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.
Ai fini delle conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 settembre 1981

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