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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 11
Iscrizione all'Albo regionale delle Pro - Loco non riconosciute
Le Associazioni " Pro - Loco ", già in attività e non iscritte all'Albo Nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno, per l'iscrizione all'Albo di cui alla presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, devono presentare alla Giunta Regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - ed al Comune competente per territorio, domanda corredata, oltre che della documentazione di cui al precedente art. 6, di una dettagliata relazione illustrativa dell' attività svolta dalla data di costituzione.
L'iscrizione all'Albo delle Associazioni " Pro - Loco " è effettuata a seguito di valutazione dell'attività svolta, con le modalità previste dall'art. 6.

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