Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 12
Iscrizione all'Albo Regionale delle " Pro - Loco " riconosciute
Le Associazioni " Pro - Loco ", iscritte all'Albo Nazionale, sono di diritto iscritte all'Albo di cui alla presente legge, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di domanda alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati.
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni " Pro - Loco " di cui al I comma sono tenute ad adeguare, qualora difformi, i propri statuti alle disposizioni della presente legge e a richiedere ai Comuni l'approvazione degli statuti medesimi nonchè l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica. In caso di diniego da parte del Comune, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, ne dispone la cancellazione dall'Albo regionale.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni dettate al presente articolo, viene disposta la cancellazione dall'Albo Regionale.

Espandi Indice