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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 13
Disposizioni sulle deleghe
I Comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli articoli 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione e i Comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegatario, la Giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, provvede la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.

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