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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 6
Procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale
Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del riconoscimento della personalità giuridica, l'Associazione " Pro - Loco " interessata deve presentare apposita domanda, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto e di ogni opportuna documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4, alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - ed al Comune competente per territorio.
Il Comune, con propri atti, provvede all'approvazione dello Statuto e a richiedere al Presidente della Regione il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Comune dà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - degli atti deliberativi di cui al comma precedente.

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