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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 7
Modificazioni dello Statuto
Qualunque modificazione dello Statuto di una Associazione " Pro - Loco ", iscritta all'Albo, deve essere inviata in copia autentica per l'approvazione, entro il termine di sessanta giorni, al Comune, che provvede a dare immediata comunicazione alla Giunta regionale del provvedimento adottato.

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