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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 4
Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
Per l'iscrizione all'Albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) che la località, nella quale si costituisce l'Associazione " Pro - Loco ", possegga attrattive o caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o naturali in genere e disponga di un minimo di attrezzature turistiche, con particolare riguardo alle strutture ricettive o di pubblici esercizi;
b) che l'Associazione sia costituita in località in cui non operi altra Associazione " Pro - Loco " iscritta all'Albo Regionale e che l'Associazione stessa non sorga in località dove sia ancora operante una Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, nelle more di diversa disciplina regionale;
c) che la costituzione dell'Associazione " Pro - Loco " sia disposta con atto pubblico e che la stessa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
d) che lo Statuto della " Pro - Loco " sancisca un ordinamento interno a base democratica ed in particolare consenta a tutti i cittadini, residenti nelle località in cui opera l'Associazione, di divenirne soci;
e) che, per espressa disposizione statutaria, sia assicurata la presenza, con diritto di voto, negli organi direttivi dell'Associazione di uno o più rappresentanti dell' Amministrazione comunale;
f) che le entrate per quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati nonchè le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della " Pro - Loco " siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
g) che siano intervenuti gli atti deliberativi del Comune, competente per territorio, di cui al successivo articolo 6.

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