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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

Art. 9
Cancellazione dall'Albo regionale
Qualora sia accertato che sono venute meno una o più condizioni previste dall'art. 4 e l'Associazione " Pro - Loco ", a richiesta della Giunta regionale, non provveda a ricostituirle, la Giunta regionale stessa, sentito il parere del Comune, ne dispone la cancellazione dall'Albo Regionale.

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