LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27
ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981
Art. 9
Cancellazione dall'Albo regionale
Qualora sia accertato che sono venute meno una o più condizioni previste dall'art. 4 e l'Associazione " Pro - Loco ", a richiesta della Giunta regionale, non provveda a ricostituirle, la Giunta regionale stessa, sentito il parere del Comune, ne dispone la cancellazione dall'Albo Regionale.