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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI " PRO - LOCO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 4 settembre 1981

INDICE

Art. 1 Associazioni " Pro - Loco "
Art. 2 Finalità delle Associazioni " Pro - Loco "
Art. 3 - Istituzione dell'Albo Regionale
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
Art. 5 - Delega ai Comuni
Art. 6 - Procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale
Art. 7 - Modificazioni dello Statuto
Art. 8 - Condizione per l'accesso a contributi
Art. 9 - Cancellazione dall'Albo regionale
Art. 10 - Notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 11Iscrizione all'Albo regionale delle Pro - Loco non riconosciute
Art. 12 Iscrizione all'Albo Regionale delle " Pro - Loco " riconosciute
Art. 13 - Disposizioni sulle deleghe
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Associazioni " Pro - Loco "
La Regione Emilia - Romagna riconosce le Associazioni " Pro - Loco " quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.
Art. 2
Finalità delle Associazioni " Pro - Loco "
Le Associazioni " Pro - Loco " hanno, in particolare, il compito di:
a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;
b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nelle località;
c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;
d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed iniziative d' interesse turistico.
Art. 3
Istituzione dell'Albo Regionale
E' istituito l'Albo Regionale delle Associazioni " ProLoco ", che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo Nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno.
L'Albo Regionale è tenuto presso la Giunta regionale, a cura del Servizio Turismo - Commercio e Mercati.
L'inscrizione all'Albo è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
Per l'iscrizione all'Albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) che la località, nella quale si costituisce l'Associazione " Pro - Loco ", possegga attrattive o caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o naturali in genere e disponga di un minimo di attrezzature turistiche, con particolare riguardo alle strutture ricettive o di pubblici esercizi;
b) che l'Associazione sia costituita in località in cui non operi altra Associazione " Pro - Loco " iscritta all'Albo Regionale e che l'Associazione stessa non sorga in località dove sia ancora operante una Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, nelle more di diversa disciplina regionale;
c) che la costituzione dell'Associazione " Pro - Loco " sia disposta con atto pubblico e che la stessa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
d) che lo Statuto della " Pro - Loco " sancisca un ordinamento interno a base democratica ed in particolare consenta a tutti i cittadini, residenti nelle località in cui opera l'Associazione, di divenirne soci;
e) che, per espressa disposizione statutaria, sia assicurata la presenza, con diritto di voto, negli organi direttivi dell'Associazione di uno o più rappresentanti dell' Amministrazione comunale;
f) che le entrate per quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati nonchè le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della " Pro - Loco " siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
g) che siano intervenuti gli atti deliberativi del Comune, competente per territorio, di cui al successivo articolo 6.
Art. 5
Delega ai Comuni
L'esercizio delle funzioni amministrative, previste dalla presente legge, è delegato e subdelegato ai Comuni.
Art. 6
Procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale
Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del riconoscimento della personalità giuridica, l'Associazione " Pro - Loco " interessata deve presentare apposita domanda, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto e di ogni opportuna documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4, alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - ed al Comune competente per territorio.
Il Comune, con propri atti, provvede all'approvazione dello Statuto e a richiedere al Presidente della Regione il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Comune dà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - degli atti deliberativi di cui al comma precedente.
Art. 7
Modificazioni dello Statuto
Qualunque modificazione dello Statuto di una Associazione " Pro - Loco ", iscritta all'Albo, deve essere inviata in copia autentica per l'approvazione, entro il termine di sessanta giorni, al Comune, che provvede a dare immediata comunicazione alla Giunta regionale del provvedimento adottato.
Art. 8
Condizione per l'accesso a contributi
L'iscrizione all'Albo Regionale costituisce condizione per l'accesso delle Associazioni " Pro - Loco " ai proventi di cui all'art. 2 - lett. b) della legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno.
Art. 9
Cancellazione dall'Albo regionale
Qualora sia accertato che sono venute meno una o più condizioni previste dall'art. 4 e l'Associazione " Pro - Loco ", a richiesta della Giunta regionale, non provveda a ricostituirle, la Giunta regionale stessa, sentito il parere del Comune, ne dispone la cancellazione dall'Albo Regionale.
Art. 10
Notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione
Dell'avvenuta iscrizione all'Albo delle Associazioni " Pro - Loco ", nonchè della cancellazione dall'Albo stesso, è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
Iscrizione all'Albo regionale delle Pro - Loco non riconosciute
Le Associazioni " Pro - Loco ", già in attività e non iscritte all'Albo Nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno, per l'iscrizione all'Albo di cui alla presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, devono presentare alla Giunta Regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati - ed al Comune competente per territorio, domanda corredata, oltre che della documentazione di cui al precedente art. 6, di una dettagliata relazione illustrativa dell' attività svolta dalla data di costituzione.
L'iscrizione all'Albo delle Associazioni " Pro - Loco " è effettuata a seguito di valutazione dell'attività svolta, con le modalità previste dall'art. 6.
Art. 12
Iscrizione all'Albo Regionale delle " Pro - Loco " riconosciute
Le Associazioni " Pro - Loco ", iscritte all'Albo Nazionale, sono di diritto iscritte all'Albo di cui alla presente legge, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di domanda alla Giunta regionale - Servizio Turismo, Commercio e Mercati.
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni " Pro - Loco " di cui al I comma sono tenute ad adeguare, qualora difformi, i propri statuti alle disposizioni della presente legge e a richiedere ai Comuni l'approvazione degli statuti medesimi nonchè l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica. In caso di diniego da parte del Comune, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, ne dispone la cancellazione dall'Albo regionale.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni dettate al presente articolo, viene disposta la cancellazione dall'Albo Regionale.
Art. 13
Disposizioni sulle deleghe
I Comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli articoli 59 e 60 dello Statuto regionale.
La Regione e i Comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegatario, la Giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, provvede la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 settembre 1981

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