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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 9 agosto 1993 n. 28

LR 9 dicembre 2002 n. 34

Iscrizione all'Albo regionale delle Pro-Loco non riconosciute
abrogato

Note del Redattore:

Si riporta il testo dell'art. 22 L.R. 9 dicembre 2002 n.34:

"Art. 22

Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n.10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.

4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge."

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