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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1981, n. 27

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 9 agosto 1993 n. 28

LR 9 dicembre 2002 n. 34

INDICE

Art. 1 Associazioni "Pro-Loco"
Art. 2Finalità delle Associazioni "Pro-Loco"
Art. 3 - Albo provinciale delle Associazioni pro loco
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
Art. 5 - Delega ai Comuni
Art. 6 - Procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale
Art. 7 - Modificazioni dello Statuto
Art. 8 - Condizione per l'accesso a contributi
Art. 9 - Cancellazione dall'Albo regionale
Art. 10 - Notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 11Iscrizione all'Albo regionale delle Pro-Loco non riconosciute
Art. 12Iscrizione all'Albo Regionale delle "Pro-Loco" riconosciute
Art. 13 - Disposizioni su deleghe
Art. 1
Associazioni "Pro-Loco"
La Regione Emilia-Romagna riconosce le Associazioni "Pro-Loco" quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.
Art. 2
Finalità delle Associazioni "Pro-Loco"
Le Associazioni "Pro-Loco" hanno, in particolare, il compito di:
a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;
b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nelle località;
c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;
d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico.
Art. 3
Albo provinciale delle Associazioni pro loco(1)
abrogato
Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
abrogato
Delega ai Comuni
abrogato
Procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale
abrogato
Modificazioni dello Statuto
abrogato
Condizione per l'accesso a contributi
abrogato
Cancellazione dall'Albo regionale
abrogato
Notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione
abrogato
Iscrizione all'Albo regionale delle Pro-Loco non riconosciute
abrogato
Iscrizione all'Albo Regionale delle "Pro-Loco" riconosciute
abrogato
Disposizioni su deleghe
abrogato

Note del Redattore:

Si riporta il testo dell'art. 22 L.R. 9 dicembre 2002 n.34:

"Art. 22

Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n.10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.

4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge."

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