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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, dà attuazione alle disposizioni del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 concernente le Associazioni dei produttori e le relative Unioni e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno " Norme sull' associazionismo dei produttori agricoli ".
Sito esterno La presente legge determina le modalità concernenti:
a) il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni regionali;
b) l'Istituzione degli Albi regionali delle Associazioni e delle loro Unioni riconosciute, nonchè le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;
c) la revoca del riconoscimento quando l'Associazione o l'Unione abbiano compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;
d) la concessione di aiuti finanziari alle Associazioni e relative Unioni;
e) l'istituzione del Comitato regionale delle Unioni riconosciute e la partecipazione delle Associazioni e delle Unioni alla programmazione agricola regionale.
La Regione si propone altresì di:
a) promuovere la qualificazione della produzione e rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli sia nella fase della produzione che in quella della concessione dei prodotti;
b) favorire, attraverso la politica degli accordi interprofessionali, il raggiungimento degli obiettivi definiti con la programmazione, privilegiando - nella concessione di provvidenze e nella emissione di pareri ad essa richiesti in base alla vigente legislazione nazionale e comunitaria - gli operatori agricoli, commerciali e industriali che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali;
c) anticipare, sulla base dei programmi, una parte del contributo spettante per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;
d) favorire le Associazioni operanti nelle zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE n. 268/ 75, mediante la maggiorazione del contributo.

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