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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 10
Priorità
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle Associazioni di produttori e delle relative Unioni regionali, la Regione dà priorità, a parità di tutte le altre condizioni, ai produttori agricoli associati che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali, sia nella concessione di provvidenze sia nella valutazione ai fini della emissione di pareri ad essa richiesti in base alla vigente legislazione nazionale e comunitaria relativamente alle iniziative finalizzate alla realizzazione degli stessi accordi.
La Regione, nella formulazione dei pareri di propria competenza, attribuisce la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, alle aziende industriali e commerciali che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali purchè si tratti di interventi attinenti la realizzazione degli accordi medesimi.
La Regione inoltre si avvale, in via prioritaria, delle Associazioni ed Unioni riconosciute, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, per gli interventi nella produzione e nel mercato.

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