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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento delle Associazioni e delle Unioni
La Regione riconosce le Associazioni di produttori e le relative Unioni che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, abbiano sede nel territorio regionale, siano costituite per settori produttivi omogenei e posseggano le dimensioni stabilite dal regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083.
Le Associazioni di produttori devono essere composte da produttori singoli oppure da produttori singoli e da cooperative o altre forme associative previste all'art. 5 paragrafo 1, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, a condizione che almeno il 50% del numero complessivo dei produttori siano conduttori di aziende agricole situate nella regione e che almeno il 50% della produzione immessa dall'Associazione sul mercato sia prodotto nella Regione stessa.
Le organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli (cooperative, consorzi di cooperative, consorzi fra produttori e cooperative) operanti in territori non coincidenti con quelli in cui opera l'Associazione, possono aderire, per il medesimo prodotto, a più associazioni purchè svolgano la loro attività in territori diversi, limitatamente ai soci ed alla relativa produzione ricadente in ciascun territorio.
Le Unioni devono essere costituite da più Associazioni riconosciute che operano prevalentemente nel territorio regionale.

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