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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 3
Modalità per il riconoscimento e revoca delle Associazioni di produttori e relative Unioni regionali
Le Associazioni di produttori e le relative Unioni regionali sono riconosciute con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento è deliberata dall'assemblea dell'Associazione presentata dal suo rappresentante legale e deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno e alla presente legge. Lo Statuto deve prevedere, tra l'altro, per il funzionamento delle Associazioni dei produttori e delle relative Unioni regionali, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni anzidette, quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 di detta legge n. 674;
2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;
3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione o dell'Unione attestante:
a) la qualifica di produttore agricolo dei singoli associati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1) del regolamento (CEE) numero 1360/ 78;
b) il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti effettivamente immessi sul mercato nei tre anni precedenti la domanda di riconoscimento, ai sensi del regolamento della Commissione delle comunità europee del 31 luglio ' 80, n. 2083;
4) copia autentica della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione della domanda di riconoscimento.
La Giunta regionale delibera entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, sentito il parere del Comitato regionale di cui al successivo art. 6, che deve essere espresso entro sessanta giorni da quando sia stato richiesto: decorso tale termine la Giunta regionale provvede ugualmente. Il diniego del riconoscimento deve essere motivato.
Può essere disposta, sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 6, la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'albo quando l'associazione e l'unione abbia compiuto, nonostante diffida, ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
I provvedimenti di riconoscimento, di diniego o di revoca sono comunicati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla loro adozione e sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i provvedimenti di diniego o di revoca è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente.
Il Presidente della Regione decide su parere conforme della competente commissione consiliare.

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