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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 4
Albi regionali
Il provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3 comporta l'automatica iscrizione dell'Associazione di produttori o dell'Unione nei rispettivi Albi regionali.
Le Associazioni e le Unioni riconosciute devono tenere, oltre ai registri e alle scritture previste dalle vigenti disposizioni:
a) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati: le generalità di ciascun associato sia esso singolo, sia associato ad una organizzazione di produzione o valorizzazione dei prodotti agricoli; i terreni e/ o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione e, per le Unioni, l'elenco delle Associazioni aderenti, i rispettivi soci con il relativo volume di produzione o fatturato. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea, quello degli organi direttivi ed esecutivi nonchè quello dell'organo di controllo dell'Associazione o della Unione;
c) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate le quantità di prodotto immesso nel mercato a norma dell'art. 6, primo comma, lettera c), del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, nonchè le quantità di prodotto ritirato dal mercato sulla base di norme vigenti e la relativa destinazione.

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