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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 5
Poteri di vigilanza e controllo
Il potere di vigilanza e controllo, attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, viene esercitato dalla Giunta regionale.
A tal fine, le Associazioni di produttori e le loro Unioni sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio consuntivo, eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e le deliberazioni di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978 n. 674 Sito esterno.
Per accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per il mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione o dell'Unione nei rispettivi Albi regionali, la Giunta regionale può richiedere alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti, o di fornire dati e informazioni riguardanti l'uso dei finanziamenti pubblici e può disporre altresì ispezioni, a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime devono consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

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