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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 6
Comitato regionale
Il Comitato regionale, di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito dai rappresentanti designati da ciascuna Unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e nella misura di almeno un rappresentante per ciascuna Unione, con voto deliberativo, ed è integrato da:
a) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con voto consultivo;
b) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti, con voto consultivo.
Il Comitato è articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui al regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083, in sottocomitati di settori. Il Comitato regionale dura in carica tre anni.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Comitato regionale e dei sottocomitati per settore amogeneo.
Al Comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attività delle Unioni riconosciute ed in particolare:
a) esprimere i pareri previsti agli artt. 3 e 8 della presente legge;
b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e relative Unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonchè aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;
c) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste all'art. 2, secondo comma, punti 4, 7, 8, 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi dellaprogrammazione agro - alimentare.
Il Comitato regionale ed il relativo sottocomitato di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro - alimentare.

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