LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981
Art. 8
Contributi per realizzazione programmi
Il Consiglio regionale può concedere contributi alle Associazioni di produttori ed alle relative Unioni per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , nella misura massima dell'80% delle spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.