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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

Art. 9
Finanziamenti
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA, di cui all' art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, d' intesa con la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1979, n. 281 Sito esterno, sui fondi stanziati dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi d' integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1981, con atto deliberativo della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 38, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA.
La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui agli artt. 7 e 8, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazioni allo stesso.

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