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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 28

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674 Sito esterno " NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI" E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1978, N. 1360, CONCERNENTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE RELATIVE UNIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 5 settembre 1981

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI
Espandere area tit1 Titolo II - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE RELATIVE UNIONI
Espandere area tit1 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, dà attuazione alle disposizioni del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 concernente le Associazioni dei produttori e le relative Unioni e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno " Norme sull' associazionismo dei produttori agricoli ".
Sito esterno La presente legge determina le modalità concernenti:
a) il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni regionali;
b) l'Istituzione degli Albi regionali delle Associazioni e delle loro Unioni riconosciute, nonchè le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;
c) la revoca del riconoscimento quando l'Associazione o l'Unione abbiano compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;
d) la concessione di aiuti finanziari alle Associazioni e relative Unioni;
e) l'istituzione del Comitato regionale delle Unioni riconosciute e la partecipazione delle Associazioni e delle Unioni alla programmazione agricola regionale.
La Regione si propone altresì di:
a) promuovere la qualificazione della produzione e rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli sia nella fase della produzione che in quella della concessione dei prodotti;
b) favorire, attraverso la politica degli accordi interprofessionali, il raggiungimento degli obiettivi definiti con la programmazione, privilegiando - nella concessione di provvidenze e nella emissione di pareri ad essa richiesti in base alla vigente legislazione nazionale e comunitaria - gli operatori agricoli, commerciali e industriali che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali;
c) anticipare, sulla base dei programmi, una parte del contributo spettante per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;
d) favorire le Associazioni operanti nelle zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE n. 268/ 75, mediante la maggiorazione del contributo.
Art. 2
Requisiti per il riconoscimento delle Associazioni e delle Unioni
La Regione riconosce le Associazioni di produttori e le relative Unioni che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, abbiano sede nel territorio regionale, siano costituite per settori produttivi omogenei e posseggano le dimensioni stabilite dal regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083.
Le Associazioni di produttori devono essere composte da produttori singoli oppure da produttori singoli e da cooperative o altre forme associative previste all'art. 5 paragrafo 1, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, a condizione che almeno il 50% del numero complessivo dei produttori siano conduttori di aziende agricole situate nella regione e che almeno il 50% della produzione immessa dall'Associazione sul mercato sia prodotto nella Regione stessa.
Le organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli (cooperative, consorzi di cooperative, consorzi fra produttori e cooperative) operanti in territori non coincidenti con quelli in cui opera l'Associazione, possono aderire, per il medesimo prodotto, a più associazioni purchè svolgano la loro attività in territori diversi, limitatamente ai soci ed alla relativa produzione ricadente in ciascun territorio.
Le Unioni devono essere costituite da più Associazioni riconosciute che operano prevalentemente nel territorio regionale.
Art. 3
Modalità per il riconoscimento e revoca delle Associazioni di produttori e relative Unioni regionali
Le Associazioni di produttori e le relative Unioni regionali sono riconosciute con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento è deliberata dall'assemblea dell'Associazione presentata dal suo rappresentante legale e deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno e alla presente legge. Lo Statuto deve prevedere, tra l'altro, per il funzionamento delle Associazioni dei produttori e delle relative Unioni regionali, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni anzidette, quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 di detta legge n. 674;
2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;
3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione o dell'Unione attestante:
a) la qualifica di produttore agricolo dei singoli associati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1) del regolamento (CEE) numero 1360/ 78;
b) il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti effettivamente immessi sul mercato nei tre anni precedenti la domanda di riconoscimento, ai sensi del regolamento della Commissione delle comunità europee del 31 luglio ' 80, n. 2083;
4) copia autentica della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione della domanda di riconoscimento.
La Giunta regionale delibera entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, sentito il parere del Comitato regionale di cui al successivo art. 6, che deve essere espresso entro sessanta giorni da quando sia stato richiesto: decorso tale termine la Giunta regionale provvede ugualmente. Il diniego del riconoscimento deve essere motivato.
Può essere disposta, sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 6, la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'albo quando l'associazione e l'unione abbia compiuto, nonostante diffida, ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
I provvedimenti di riconoscimento, di diniego o di revoca sono comunicati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla loro adozione e sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i provvedimenti di diniego o di revoca è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente.
Il Presidente della Regione decide su parere conforme della competente commissione consiliare.
Art. 4
Albi regionali
Il provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3 comporta l'automatica iscrizione dell'Associazione di produttori o dell'Unione nei rispettivi Albi regionali.
Le Associazioni e le Unioni riconosciute devono tenere, oltre ai registri e alle scritture previste dalle vigenti disposizioni:
a) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati: le generalità di ciascun associato sia esso singolo, sia associato ad una organizzazione di produzione o valorizzazione dei prodotti agricoli; i terreni e/ o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione e, per le Unioni, l'elenco delle Associazioni aderenti, i rispettivi soci con il relativo volume di produzione o fatturato. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea, quello degli organi direttivi ed esecutivi nonchè quello dell'organo di controllo dell'Associazione o della Unione;
c) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate le quantità di prodotto immesso nel mercato a norma dell'art. 6, primo comma, lettera c), del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, nonchè le quantità di prodotto ritirato dal mercato sulla base di norme vigenti e la relativa destinazione.
Art. 5
Poteri di vigilanza e controllo
Il potere di vigilanza e controllo, attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, viene esercitato dalla Giunta regionale.
A tal fine, le Associazioni di produttori e le loro Unioni sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio consuntivo, eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e le deliberazioni di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978 n. 674 Sito esterno.
Per accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per il mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione o dell'Unione nei rispettivi Albi regionali, la Giunta regionale può richiedere alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti, o di fornire dati e informazioni riguardanti l'uso dei finanziamenti pubblici e può disporre altresì ispezioni, a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime devono consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.
Art. 6
Comitato regionale
Il Comitato regionale, di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito dai rappresentanti designati da ciascuna Unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e nella misura di almeno un rappresentante per ciascuna Unione, con voto deliberativo, ed è integrato da:
a) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con voto consultivo;
b) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti, con voto consultivo.
Il Comitato è articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui al regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083, in sottocomitati di settori. Il Comitato regionale dura in carica tre anni.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Comitato regionale e dei sottocomitati per settore amogeneo.
Al Comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attività delle Unioni riconosciute ed in particolare:
a) esprimere i pareri previsti agli artt. 3 e 8 della presente legge;
b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e relative Unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonchè aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;
c) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste all'art. 2, secondo comma, punti 4, 7, 8, 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi dellaprogrammazione agro - alimentare.
Il Comitato regionale ed il relativo sottocomitato di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro - alimentare.
Titolo II
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE RELATIVE UNIONI
Art. 7
Contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo
La Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, concede aiuti finanziari alle Associazioni ed alle relative Unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3, allo scopo di incoraggiarne la costituzione e di agevolarne il funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Associazioni di produttori, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 3%, il 2% e l'1% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare tuttavia rispettivamente il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
L'importo degli aiuti accordati alle Unioni non può superare, rispettivamente per il I, II e III anno, il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, nè un importo globale di 50.000 unità di conto.
Nel caso in cui l'Associazione di produttori sia costituita con oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva
CEE n. 268/ 75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II e III anno, non può superare il 4%, il 3% ed il 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare rispettivamente l'80%, il 60% ed il 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Giunta regionale entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo afferente l'anno cui si riferisce la richiesta e deve essere corredata:
1) dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale in vigore e dell'eventuale regolamento interno;
2) dall'estratto autentico del libro soci;
3) dall'estratto notarile del libro verbali delle assemblee concernenti gli eventuali regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno;
4) da una relazione di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'Associazione o dell'Unione;
5) dalla copia del bilancio consuntivo per l'anno cui si riferisce la richiesta;
6) dalla documentazione attestante il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti effettivamente immessi sul mercato nei tre anni successivi alla data del riconoscimento;
7) dall'estratto autentico del registro di carico e scarico;
8) dalla documentazione comprovante le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, determinate in base al regolamento della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2084.
Il Consiglio regionale è autorizzato ad anticipare fino al 50% del contributo spettante ai sensi del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. In tale caso, oltre alla domanda e ai documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) del comma precedente, dovranno essere presentati:
a) una relazione sull'attività da svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta indicante le probabili spese di costituzione e di funzionamento amministrativo e la loro entità;
b) una copia del bilancio preventivo, relativo all'anno cui si riferisce la richiesta.
Tale anticipazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di concessione degli aiuti e della relativa documentazione.
Art. 8
Contributi per realizzazione programmi
Il Consiglio regionale può concedere contributi alle Associazioni di produttori ed alle relative Unioni per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, nella misura massima dell'80% delle spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.
Art. 9
Finanziamenti
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA, di cui all' art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, d' intesa con la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1979, n. 281 Sito esterno, sui fondi stanziati dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi d' integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, con le leggi di variazione allo stesso nonchè, per l'esercizio 1981, con atto deliberativo della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente a norma dell'art. 38, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA.
La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui agli artt. 7 e 8, con riferimento a leggi regionali o statali già esistenti, in sede di approvazione della legge di bilancio o delle leggi di variazioni allo stesso.
Art. 10
Priorità
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle Associazioni di produttori e delle relative Unioni regionali, la Regione dà priorità, a parità di tutte le altre condizioni, ai produttori agricoli associati che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali, sia nella concessione di provvidenze sia nella valutazione ai fini della emissione di pareri ad essa richiesti in base alla vigente legislazione nazionale e comunitaria relativamente alle iniziative finalizzate alla realizzazione degli stessi accordi.
La Regione, nella formulazione dei pareri di propria competenza, attribuisce la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, alle aziende industriali e commerciali che sottoscrivono e rispettano accordi interprofessionali purchè si tratti di interventi attinenti la realizzazione degli accordi medesimi.
La Regione inoltre si avvale, in via prioritaria, delle Associazioni ed Unioni riconosciute, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, per gli interventi nella produzione e nel mercato.
Art. 11
Estensione delle norme della presente legge ed Associazioni regolamentate da altre leggi
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Associazioni di produttori zootecnici di cui alla legge regionale 1 settembre 1976, n. 39.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Rinvii
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono richiamate le norme della legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dei regolamenti della Commissione delle Comunità europee del 31 luglio 1980 n. 2083 e n. 2084.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 settembre 1981

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