Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2007
2. Testo Originale28/12/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 07/09/1981

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' ACQUACOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 7 settembre 1981

Art. 4
Destinatari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi:
- i produttori agricoli ed ittici, singoli o associati;
- le cooperative agricole o loro consorzi;
- gli Enti locali territoriali;
- Società, Enti pubblici, Enti privati.
Per beneficiare dei contributi occorre avere la disponibilità degli ambienti di cui al 1 comma dell'art. 2 e gli interessati devono svolgere o dimostrare che intendono svolgere l'acquacoltura realizzando una o più iniziative di cui al precedente articolo. I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico possono essere concessi soltanto se l'iniziativa è assunta unitamente a qualcun' altra indicata nel precedente articolo.

Espandi Indice