LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura
Le finalità della presente legge si attuano incrementando lo sviluppo dell'acquacoltura, mediante l'utilizzo degli ambienti di acqua dolce e salmastra, nonché dei terreni marginali, nei quali sussistono, anche potenzialmente, le condizioni ambientali e produttive necessarie al detto sviluppo.
Concorrono a promuovere e a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura le attività di allevamento ittico, esercitate negli ambienti di cui al precedente comma, mediante l'adozione di tecniche razionali che consentano l'utilizzazione ottimale delle risorse proprie dell'ambiente e produzioni programmate per le esigenze di mercato.