Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 19/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Contributi
Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo delle seguenti iniziative:
- costruzione, ampliamento e miglioramento: degli impianti di acquacoltura; di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento; di impianti per la riproduzione delle specie ittiche di acqua dolce e salmastra; di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato;
- acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico;
- acquisto, in casi eccezionali, di impianti di acquacoltura e semprechè rispondano a esigenze obiettive di riequilibrio e di sviluppo delle zone deboli.