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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato19/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 gennaio 1982 n. 1

Art. 3
Contributi
Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo delle seguenti iniziative:
- costruzione, ampliamento e miglioramento: degli impianti di acquacoltura; di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento; di impianti per la riproduzione delle specie ittiche di acqua dolce e salmastra; di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato;
- acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico;
- acquisto, in casi eccezionali, di impianti di acquacoltura e semprechè rispondano a esigenze obiettive di riequilibrio e di sviluppo delle zone deboli.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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