Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 13/04/2023 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Destinatari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi:
- i produttori agricoli ed ittici, singoli o associati;
- le cooperative agricole o loro consorzi;
- gli Enti locali territoriali;
- Società, Enti pubblici, Enti privati.
Per beneficiare dei contributi occorre avere la disponibilità degli ambienti di cui al 1° comma dell'art. 2 e gli interessati devono svolgere o dimostrare che intendono svolgere l'acquacoltura realizzando una o più iniziative di cui al precedente articolo. I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico possono essere concessi soltanto se l'iniziativa è assunta unitamente a qualcun'altra indicata nel precedente articolo.