LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(abrogato ultimo comma da articolo unico L.R. 4 gennaio 1982 n. 1)
Deleghe di funzioni amministrative
Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate alle Province, al Circondario amministrativo di Rimini(1)e alle Comunità montane.
A ristorno forfettario delle spese per la predisposizione dei programmi di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge e nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al primo comma del presente articolo, gli enti delegati, ad esclusione del Circondario amministrativo di Rimini(1), sono autorizzati a trattenere a favore del proprio bilancio una quota pari allo 0,50% della assegnazione attribuita a ciascuno di essi, con riferimento alle partite di spesa effettivamente liquidate.
abrogato