Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/02/2005 | ||
2. | 28/12/2004 | ||
3. | 26/04/1999 | ||
4. | 07/04/1988 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Programmi degli interventi
La Giunta regionale ripartisce i fondi tra gli Enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette Amministrazioni alla Giunta medesima. L'assegnazione dei fondi avviene, sentita la Commissione consiliare competente, in relazione alle singole iniziative da realizzare e secondo priorità territoriali e settoriali stabilite dalla Giunta regionale per ogni triennio di applicazione della legge.
Gli enti delegati, sentite le categorie interessate, predispongono i programmi degli interventi sulla base delle domande presentate e provvedono alla concessione dei contributi.