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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/02/2005
2. Testo Coordinato28/12/2004
3. Testo Coordinato26/04/1999
4. Testo Originale07/04/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 29

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 gennaio 1982 n. 1

Art. 7
Programmi degli interventi
La Giunta regionale ripartisce i fondi tra gli Enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette Amministrazioni alla Giunta medesima. L'assegnazione dei fondi avviene, sentita la Commissione consiliare competente, in relazione alle singole iniziative da realizzare e secondo priorità territoriali e settoriali stabilite dalla Giunta regionale per ogni triennio di applicazione della legge.
Gli enti delegati, sentite le categorie interessate, predispongono i programmi degli interventi sulla base delle domande presentate e provvedono alla concessione dei contributi.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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